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D.M. 31/03/2006 n. 165Art. 107 - Funzioni e responsabilità dirigenziali 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle unità alle quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nei programmi di gestione. Si applica la disciplina in materia di responsabilità dirigenziale prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche intervenute. 2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'unità ad essi assegnata, informandone il dirigente gerarchicamente sovraordinato. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile. 3. Ai dirigenti responsabili di unità spetta la gestione finanziaria, contabile, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse loro affidate e di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui ai titoli V, VI e VII del presente regolamento. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 4. Essi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri a) formulano proposte ed esprimono pareri al dirigente gerarchicamente sovraordinato b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, secondo le rispettive competenze c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle unità dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici f) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla loro unità e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti. Sezione II Personale non dirigenziale Art. 108 - Modalità di gestione ed amministrazione del personale - Strumenti contrattuali 1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'ENEA si avvale di personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, facendo ricorso, sentite le organizzazioni sindacali, a tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale ed il piano annuale dell'Ente, determinato, in fase di prima applicazione, con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 2. I compiti inerenti alla gestione ed all'amministrazione del personale afferiscono alla direzione centrale risorse umane, che provvede alle azioni volte allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse nonchè della mobilità, in coerenza con i piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale manageriale, in conformità ai criteri organizzativi indicati dagli articoli 29, 30, 31, 34 e 35 in armonia con la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale in raccordo con le funzioni di direzione dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali; onde siano favoriti i processi permanenti di formazione e di qualificazione ed il perseguimento dell'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento delle attività scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata; facendo a ltresì ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca. 3. I provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, sono adottati dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 33, comma 1; il quale provvede altresì all'assegnazione delle risorse umane ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, in conformità ai piani ed agli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di amministrazione. 4. La direzione centrale risorse umane provvede alla formulazione ed alla gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i relativi connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali, in applicazione della contrattazione collettiva prevista all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la quale definisce il comparto di contratttazione del personale dell'ENEA in deroga alle disposizioni dell'articolo 70, comma 4, del citato decreto. In tale contesto la direzione centrale risorse umane provvede altresì alla gestione delle relazioni sindacali, fatto salvo quanto di competenza della Direzione generale. 5. La disciplina del personale in organico è adeguata alle norme di cui al comma 4 con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica. Art. 109 - Procedura di assunzione 1. Mediante appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del presente regolamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione di spesa, sono disciplinate le procedure selettive per l'assunzione del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato, per il reclutamento del personale mediante contratti di formazione e lavoro, per l'attivazione di assegni di ricerca, di borse di studio, nonchè per l'acquisizione di stagisti presso l'Ente e per fornire ospitalità e consentire l'accesso ai laureandi ai centri ENEA. Gli stessi regolamenti disciplinano altresì le procedure attraverso le quali viene disposto il distacco di personale dell'ENEA presso altre amministrazioni od imprese, nonchè l'acquisizione dì personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. 2. Con apposito e diverso regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, è disciplinata la partecipazione del personale dipendente del- l'ENEA alle società di alta tecnologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297. Titolo IX REGOLAMENTI INTERNI ED ALTRI ATTI DI ORGANIZZAZIONE Art. 110 - Regolamenti interni ed altri atti di organizzazione 1. Per l'adozione dei regolamenti interni o degli atti di organizzazione e gestione di carattere generale riguardanti le funzioni ed i compiti della Direzione generale, dei dipartimenti e delle direzioni centrali, le loro articolazioni di secondo livello, nonchè le altre strutture organizzative disciplinate dal presente regolamento, il Direttore generale, previa consultazione o su proposta del responsabile della struttura interessata dal relativo regolamento o dall'atto organizzativo gestionale, provvede alla formulazione del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 2. Per l'adozione dei regolamenti interi o degli atti organizzativi gestionali inerenti all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio scientifico di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, e del Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, il Direttore generale provvede, su indicazione e d'intesa con il Presidente di ciascuno dei detti Collegi, alla formulazione dei relativi testi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 3. Il Direttore generale provvede, inoltre, alla formulazione del testo relativo al regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato di valutazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, d'intesa con il Presidente dell'Ente, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. Titolo X INCOMPATIBILITA' E COMPENSI DEGLI INCARICHI Art. 111 - Incompatibilità 1. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei revisori dell'ENEA, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonchè, per l'intera durata del mandato, con gli incarichi di responsabile delle unità organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA. 2. Gli incarichi di Direttore generale, di direttore di dipartimento e di direzione centrale, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonchè con altri rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attività professionali. 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed i direttori di dipartimento non possono rivestire la carica di amministratori od essere dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso Ente, nè possono avere altri interessi diretti ed indiretti nell'attività svolta da tali società.. 4. Non possono essere nominati Presidente, componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'ENEA, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; nonchè coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi non occasionale con l'Ente. Art. 112 - Indennità e compensi 1. Le indennità di carica del Presidente e del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori, sono determinate ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. 2. I compensi dei componenti del Consiglio scientifico e del Comitato di valutazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'ENEA, nel rispetto del criterio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. Titolo XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 113 - Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, le leggi nazionali e comuitarie di riferimento, ivi compresa la normativa relativa alla contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonchè la normativa di fonte contrattuale. 2. Per tutto quanto concerne il personale in relazione al sistema di relazioni sindacali si applicano il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, e la normativa di fonte contrattuale. Art. 114 - Norma di abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 gennaio 1999 n. 36, e tutte le disposizioni normative dell'Ente con esso incompatibili. |
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